Ancora sullo scudo fiscale

2009-11-26
Il dottor Giuseppe Giusto risponde alle domande dei lettori in materia fiscale

In risposta al quesito di un nostro lettore, e visto che quasi tutte le richieste di chiarimenti pervenute possono essere ricondotte al medesimo tema, pubblico qui di seguito le seguenti precisazioni che fanno riferimento alla circolare applicativa dello scudo fiscale del 10/10/2009.

Gli investimenti esteri di natura non finanziaria , ad esempio gli immobili, i fabbricati situati all'estero, gli oggetti preziosi, le opere d'arte, gli yacht detenuti e le cosiddette “multiproprietą", a partire da una data non successiva al 31\12\2008 negli Stati dell'Unione Europea o in Stati aderenti allo See (Spazio economico Europeo) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni, per i quali non viene invece disposto l'effettivo trasferimento nel nostro paese, possono formare oggetto di emersione.

Nell'ambito della regolarizzazione vi rientrano anche le attivitą detenute all'estero intestate a societą fiduciarie o possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. Si conferma che possono essere considerate come Attivitą detenute all'estero anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un oggetto interposto residente all'estero. Va da sč che la regolalizzazione č possibile se il soggetto interposto č residente in un paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali.

Al riguardo la circolare del 10\10\2009 dell'agenzia delle entrate, al fine di dare precise direttive, comunica che, tra i paesi dello SEE con adeguato scambio di informazioni fiscali rientrano attualmente solo la Norvegia e l'Islanda. Sono esclusi dalla regolarizzazione, secondo la circolare, Stati quali il Liechtenstein (aderenti allo See ma senza scambio di informazioni) e Paesi Extraeuropei quali Svizzere, Montecarlo e San Marino.

Pertanto, in aggiunta ai paesi della Ue e alla Norvegia e all'Islanda, la regolarizzazione č consentita da tutti i paesi della OCSE che non hanno posto riserve alla possibilitą di scambiare informazioni bancarie. Si tratta in particolare di: Austria, Australia, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Georgia, Stati Uniti, Svezia, Turchia e Norvegia.

Dopo questo ampio preambolo, alla regolarizzazione delle attivitą immobiliari detenute all'estero, é possibile constatare che la Repubblica Dominicana non rientra tra i paesi che danno un effettivo scambio di informazioni fiscali per gli effetti dell'emersione.

Per terminare e precisare:

A) per le disponibilitį liquide (denaro, altre attivitį finanziarie, titoli ecc.) RIMPATRIABILI, anche se detenuti in Stati non SEE o in Stati che non garantiscono un effettivo scambio di informazioni, é possibile il cosiddetti RIMPATRIO GIURIDICO.

B) per gli immobili (come tali non rimpatriabili ) é possibile solo la regolarizzazione, continuando a detenere gli immobili all'estero, ma solo negli Stati Ue o dello See, che garantiscono lo scambio di informazioni.

dott. Giuseppe Giusto



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