2009-09-19
Cosa dice il nuovo Decreto Tremonti per gli investimenti effettuati all'estero da cittadini italiani
A seguito delle numerose richieste pervenute sull'argomento, mi fa piacere pubblicare la sottostante nota riguardante il recente
Decreto Tremonti ( D.L. n. 78 del 1/7/09 ) per la parte riguardante gli investimenti effettuati all'estero da cittadini Italiani.
MANOVRA D’ESTATE 2009
“SCUDO FISCALE “
EFFETTI DEL RIMPATRIO DELLE ATTIVITA’ PATRIMONIALI E FINANZIARIE ESTERE
L’art.13 bis D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito con modif. con L.3/8/2009 n. 102, ha reintrodotto lo scudo fiscale, istituendo un’imposta straordinaria sulle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’infuori dello Stato in violazione della disciplina sul monitoraggio valutario D.L. 28/6/1990 n. 167.
Le attività estere vanno necessariamente rimpatriate, se collocate al di fuori dell’Unione Europea, oppure possono essere semplicemente regolarizzate, se tenute all’interno della UE.
L’art.13-bis Co.3 D.L. 78/2009 stabilisce che lo scudo non determina alcun elemento sfavorevole al contribuente e produce gli effetti in termini di franchigie da sanzioni di cui gli artt.14 e 15, D.L. 25/9/2001 n. 350.
La regolarizzazione comporta la semplice emersione delle attività estere non dichiarate; mentre il rimpatrio consiste nel trasferimento in Italia delle predette attività.
Il rimpatrio o la regolarizzazione comporta, in sostanza, il pagamento di un’imposta straordinaria del 5%.
In analogia al passato lo scudo interessa:
- Le somme di denaro, le altre attività finanziarie, quali azioni quotate e non quotate e quote di società non rappresentate da titoli; i titoli obbligazionari; i certificati di massa; le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente; gli immobili; le quote di diritti reali; le multiproprietà; gli oggetti preziosi e le opere d’arte.
La base imponibile non può essere compensata con perdite e dall’imposta non possono essere scomputati crediti o ritenute.
1) Esempio: Tizio detiene un conto corrente fruttifero in Svizzera di Euro 1.000.000, l’imposta straordinaria è pari ad Euro 50.000.
Poiché la Svizzera non appartiene alla UE, tizio dovrà trasferire la liquidità in una banca italiana o comunitaria.
2) Esempio: Caio è titolare di un immobile in Svizzera affittato a terzi. Il valore dell’immobile è di Euro 500.000. In questo caso si ritiene che lo scudo fiscale non sia possibile, in quanto, trattandosi di Paese Extra UE, la semplice regolarizzazione non è ammessa ed il rimpatrio degli immobili non è ovviamente possibile.
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il contribuente può utilizzare l’operazione di rimpatrio per alcune attività finanziarie e quelle di regolarizzazione per le altre attività sia finanziarie sia di diversa natura.
I criteri per la valorizzazione delle attività rimpatriate o regolarizzate sono i seguenti:
- Valore nominale del denaro; costo di acquisto, se documentato, per le altre attività; importo risultante dalla dichiarazione sostitutiva ovvero importo risultante dalla dichiarazione riservata, qualora non sia possibile documentare il costo originario dell’attività.
Il valore delle attività emerse è quello che viene preso come base di calcolo per l’imposta straordinaria.
In particolare, i soggetti che intendono effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione devono presentare una Dichiarazione Riservata ad uno dei seguenti Intermediari Finanziari:
- Banche Italiane, Società dell’Intermediazione Mobiliare, Società di Gestione del Risparmio, Società Fiduciarie, Agenti di cambio, Poste Italiane, Stabili Organizzazioni in Italia di Banche e di Imprese di Investimento non residenti.
L’imposta sostitutiva si applica sulle attività detenute fino al 31/12/2008 e Rimpatriate o Regolarizzate dal 15/9/2009 al 15/4/2010.
L’art.19, co.2-bis D.L. 350/2001 stabilisce che l’interessato che attesti falsamente nella Dichiarazione Riservata la determinazione fuori dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data del 31/12/2008, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
La norma è posta al fine di evitare che i contribuenti regolarizzino attività inesistenti creandosi una FRANCHIGIA da sanzioni pagando un 5% soltanto.
Inasprimento delle sanzioni – per chi continuerà a detenere illegalmente attività all’estero, raddoppia la sanzione per l’omessa compilazione del modello RW (Unico/740) che, attualmente è fissata nella misura variabile dal 5 al 25% dell’importo non dichiarato, pèassa a una misura che varia dal 10% al 50% con la CONFISCA dei beni di corrispondente valore (ammontare pari alla sanzione accertata).
In conclusione si può dire che gli effetti positivi dello Scudo Fiscale riferito al rimpatrio sono:
- Preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo limitatamente agli imponibili rappresentai dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio.
- Estinzione sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall’art. 5, D,L,167/1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.
- Esclusione punibilità per i reati di cui agli artt.4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa dichiarazione), D.Lgs. 74/2000, nonché per i reati di cui al D.L. 429/1982 ad eccezione di quelli previsti dall’art.4 lett.d) e f), del predetto D,L, 429/1982, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.
- Gli intermediari non effettuano le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria previste dall’art. 1, co.3, D.L. 167/1990 (conservazione evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso9 l’estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a Euro 10.000). Gli intermediari non devono comunicare all’Amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate.
- Gli intermediari sono obbligati a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all’acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l’applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge, ovvero per l’attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo, nonché per l’attività di contrasto del delitto di cua all’art.416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)
- Le attività finanziarie oggetto di rimpatrio non devono essere segnalate nel Modulo RW per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, e in alcuni casi anche per quello precedente.
- Per le attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, il costo fiscalmente riconosciuto, se manca la dichiarazione di acquisto, corrisponde all’importo risultante dall’apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art.6 CO. 3, d.Lgs.461/1997, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata.
- In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi dello scudo.
- Il rimpatrio non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al co.1 dell’art.14, D.L. 350/2001 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.
Effetti dello Scudo Fiscale - l’art.13-bis co.3 D.L. 78/2009 stabilisce che il rimpatrio o la regolarizzazione “ non possono in ogni caso costituire elemento sfavorevole al contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale “.
dott. Giuseppe Giusto
giuseppe_giusto@hotmail.com
