Il regime fiscale delle associazioni senza fine di lucro

2009-07-25
La classificazione e le caratteristiche per farne parte

La legge 122-05 definisce le Associazioni senza fine di lucro come “l’accordo

fra cinque o piu’ persone fisiche o morali avente come oggetto sviluppare o

realizzare attivitá di bene sociale o pubblico che non tengano come fine o meta

ottenere benefici pecuniari da ripartire entro i suoi associati“.

Si classificano come segue:

1. Associazioni di beneficio Pubblico o di servizio a terze persone

2. Associazioni di beneficio mutuo

3. Associazioni miste

4. Organi inter-associativi di Associazioni senza fine di lucro

In questo articolo non ci soffermeremo sulle caratteristiche peculiari dei vari tipi

di Associazione, ma porremo la nostra attenzione nel regime fiscale applicabile.

Queste Associazioni, una volta compiuti i requisiti legali ed “incorporate“ con

Decreto del Potere Esecutivo, godranno di una esenzione generale di tutti i tributi, Imposte, tasse, contribuzioni speciali di carattere nazionale o municipale vigenti e future; inoltre di qualsiasi imposta che gravi le donazioni e legati, nel caso in cui ricevano donazioni e legati da parte di persone fisiche o morali, dominicane o straniere, Organismi Internazionali o governi.

E’ importante rilevare che queste esenzioni non sono automatiche. Per ottenere il beneficio dell’esenzione le Associazioni dovranno essere in regola con tutti i doveri formali posti a loro carico dalla legge 122-05 fra i quali menzioniamo i seguenti:

A) essere iscritti e registrati come Organizzazioni senza fine di lucro.

B) Aver presentato alla DGII la Dichiarazione informativa annuale contenente

Entrate, Spese, pagamenti effettuati durante l’anno e a chi, un bilancio con

gli attivi e passivi all’inizio e alla fine di ciascun esercizio, l’ammontare e

la provenienza delle contribuzioni ricevute, informazioni sui movimenti dei

conti bancari di qualsiasi tipo, nome ed indirizzo di tutti i componenti della

Direzione e dei direttivi, i compensi pagati e qualunque altro pagamento

effettuato agli impiegati, direttori e gerenti, informazioni sulle donazioni internazionali ricevute dall’Associazione, che deve contenere i dati dell’entita’

donante, l’ammontare della donazione ed i programmi a cui i fondi sono destinati.

C) Aver regolarmente applicato le norme relative alle contribuzioni sociali ed

alle ritenute fiscali applicabili ai propri dipendenti e collaboratori ed ai terzi.

La violazione di questi doveri formali comporta la sospensione dei benefici e delle Esenzioni stabilite dalla legge 122-05.

Giuseppe Giusto



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